Reinserimento lavorativo dei disabili da lavoro

Quando un infortunio o, più raramente, una malattia professionale determinano l’impossibilità temporanea a riprendere l’attività lavorativa, l’Inail eroga un’indennità che spetta fino al momento della guarigione clinica.

Con il termine “guarigione clinica” non s’intende che il lavoratore è tornato alla condizione di salute precedente all’evento, ma che la situazione si è stabilizzata ed eventuali terapie o interventi non possono migliorarla ulteriormente. Pensiamo, per esempio, al lavoratore che abbia perso un arto a causa dell’infortunio. È evidente che la guarigione clinica non può significare il ritorno all’integrità fisica precedente.

Al momento della guarigione clinica, l’Inail procede alla valutazione dei postumi permanenti e quindi all’erogazione degli eventuali indennizzi.

Accade purtroppo che, al di là degli indennizzi economici, il lavoratore non sia più idoneo, o lo sia parzialmente, a svolgere la propria mansione. Ciò potrebbe condurre anche ad un licenziamento da parte del datore di lavoro, quando non sia possibile il reimpiego in altra mansione.

La Legge 23 dicembre 2014 n.190, attribuisce all’Inail un ruolo specifico nel processo di reinserimento lavorativo del disabile per causa di lavoro.

Prima di procedere al licenziamento, il datore di lavoro deve comunque attivarsi per l’individuazione di un’eventuale altra mansione, oppure all’adeguamento del luogo di lavoro secondo le esigenze del lavoratore. C’è da sottolineare un fatto molto importante, ossia che l’Inail mette a disposizione risorse economiche, a fondo perduto, finalizzate ad interventi specifici per ciascun lavoratore fino ad un importo massimo di 150.000,00 euro.

Le tipologie di intervento previste sono molteplici e vanno dall’abbattimento delle barriere architettoniche sul luogo di lavoro, all’adattamento delle postazioni di lavoro, a interventi di formazione finalizzati alla possibilità di inserimento lavorativo con altre competenze e in altre mansioni, fino alla possibilità di ricerca di un altro posto di lavoro adatto alla condizione.

Si tratta di procedure senza dubbio complesse, che richiedono la compartecipazione di vari soggetti, a partire dal lavoratore e dal datore di lavoro. Tra gli ulteriori vantaggi che spettano all’azienda, è previsto anche il rimborso del 60% della retribuzione del lavoratore disabile per il periodo che intercorre tra la manifestazione di volontà di attivare il progetto fino alla sua realizzazione.

Va inoltre specificato che i progetti di reinserimento lavorativo possono riguardare anche:

  • i lavoratori che pur non avendo subito danni di particolare gravità, necessitano comunque di interventi personalizzati per la particolarità della menomazione e per le caratteristiche della lavorazione stessa.
  • i lavoratori autonomi
  • i dipendenti pubblici, in questo caso gli oneri sono a carico delle Amministrazioni Pubbliche da cui dipendono.

Il Patronato ACLI è a disposizione per fornire maggiori informazioni e sostegno al lavoratore nei rapporti con la sede Inail competente. Contatta la sede a te più vicina, ti aspettiamo!

Massimo Calestani